Signor
Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto
favorevole mio e del mio Gruppo alla mozione presentata
dal senatore Gasparri e da altri sentori, farò
anch'io riferimento all'articolo 32 della Costituzione,
che è stato certamente il più citato. Non
è l'unico articolo della Costituzione pertinente
per decidere la questione che abbiamo al nostro esame,
e anzi sono un po' colpito che altri articoli non siano
stati ricordati, ma è certamente un articolo rilevante.
Se si legge attentamente l'articolo 32 della Costituzione,
ci si accorge che esso fissa tre punti: il primo è
che esiste una libertà terapeutica di scegliere
o di rifiutare le cure. Recita l'articolo 32: "Nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario". Il secondo punto è che l'articolo
32 afferma che questa libertà terapeutica, di scegliere
o non scegliere cure, può essere vincolata da una
legge: "Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge". E' evidente perciò che una legge
può consentire l'esercizio positivo della libertà
di cura o di rifiuto della cura.
Vi è poi un terzo punto nell'articolo 32 che è
importante quanto gli altri due: qualunque legge si voglia
o si debba fare in ossequio all'articolo 32, qualunque
legge sulla libertà di curarsi o sul rifiuto delle
terapie, qualunque legge ha un limite; e la nostra Costituzione
dà un nome, ripetutamente, a questo limite. L'articolo
32 chiama questo limite rispetto della persona umana;
l'articolo 41 della Costituzione introduce un'altra espressione
equipollente per nominarlo e parla di dignità umana;
e poi c'è l'articolo 2, che è stato il più
negletto di tutta la nostra discussione, anche da parte
della pubblicistica, sull'argomento.
L'articolo 2, che rileggo per ricordarlo in primo luogo
a me stesso, dice, dando il nome a quel limite invocato
anche dall'articolo 32: "La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".
Sono espressioni molto serie, sono espressioni molto gravi.
"Riconosce e garantisce" significa che la Repubblica
non li crea questi diritti inviolabili dell'uomo, non
li dispone, non li può approvare, non li può
correggere. Sono diritti che esistono prima della Costituzione,
sono diritti che esistono prima dell'esistenza di una
comunità politica o statale, sono diritti che stanno
li' e che la Costituzione, il Parlamento, la comunità
politica, deve solo riconoscere, cioè prenderne
atto, tutelarli e rispettarli. E sono inviolabili, cioè
non negoziabili, non cedibili, non modificabili: sono
diritti assoluti, preesistenti, legati all'uomo in quanto
uomo.
Ecco il nome proprio del limite fissato dall'articolo
32 della Costituzione.
Ora, la questione che qui si pone e che è stata
dibattuta in questi giorni, in queste ore, e per tanto
tempo anche, è se violare la vita di una persona,
consentire ad una persona in stato terminale di porre
termine ai suoi giorni, sia o no una violazione dei limiti
posti dagli articoli 32 e 2 della Costituzione. Nel caso
specifico il problema che si pone è se sottrarre
alimentazione ad un paziente terminale sia o no violare
quei limiti, che hanno quel nome. Voi, molti di voi -
mi riferisco ai colleghi della sinistra - avete detto:
no, anche la vita è violabile, anche il diritto
alla vita è disponibile quando la vita non è
più vita e non ha più dignità di
vita. Io credo che qui vi sbagliate: credo che dicendo
cosi' vi poniate fuori dall'articolo 32 e dall'articolo
2, perchè quel paziente terminale, quel paziente
in coma permanente, quel paziente che non ha più
scientifiche e ragionevoli speranze di vita, quel paziente
è ancora un uomo che ha la sua dignità.
Quel paziente che sta per lasciarci per sempre è
una persona. à un individuo che chiede la nostra
attenzione, con cui noi soffriamo e per cui noi esprimiamo
sofferenze. Quel paziente è un individuo che chiede
la nostra comprensione, la nostra solidarietà,
la nostra pietà, che instaura con noi una comunità.
Perciò è un uomo che, in quanto uomo per
l'articolo 2 della Costituzione italiana, ha diritti inderogabili,
inviolabili, che noi non possiamo toccare. Quei diritti
non sono violabili e non li può violare nè
il paziente medesimo in qualunque momento della sua esistenza,
nè i suoi genitori, nè la magistratura,
nè il Parlamento; sono, appunto, inviolabili. Per
questo motivo sottrarre alimentazione a un individuo in
quelle condizioni significa violare un suo diritto inviolabile.
Voi usate anche un altro argomento a cui ho prestato molta
attenzione; voi dite che in realtà lasciar morire,
e perciò violare, sia pure eccezionalmente, il
diritto fondamentale di quell'individuo, in realtà
è consentito perchè cosi' facendo si rende
un tributo alla sua libertà individuale. à
un argomento che ha svolto in quest'Aula in particolare
il senatore Veronesi: la libertà individuale. Ho
ascoltato l'intervento del senatore Bosone, che era palesemente
in replica e di critica a quello del senatore Veronesi,
e dico che vi sbagliate anche su questo punto. Togliere
l'alimentazione ad un paziente, sia pure quando quel paziente
non ha più ragionevoli speranze di vita, significa
togliere la vita... e togliere la vita significa togliere
il presupposto della dignità; ma se significa togliere
la dignità, allora li' c'è la violazione
di un diritto che è inalienabile.
Mi chiedo poi quale concetto è mai quello che viene
introdotto di libertà individuale. Cos'è
questa libertà individuale che è garantita
entro certi limiti dall'articolo 32? La libertà
individuale vuol dire forse discrezionalità assoluta?
La libertà individuale vuol dire arbitrio? La libertà
individuale vuol dire licenza di fare di sè e degli
altri ciò che si crede o la libertà individuale
è sempre accompagnata dalla responsabilità?
Confondere la libertà individuale con l'arbitrio,
con la licenza, significa passare dalla civiltà
della ragione alla barbarie dell'egoismo.
Colleghi, queste sono le ragioni che trovo nell'articolo
2, nell'articolo 32 e nell'articolo 41 della nostra Costituzione
per dire che non possiamo sottrarre alimentazione a chi
sta per lasciarci. Non ho introdotto alcun argomento religioso;
non ce n'è bisogno. Non ho nemmeno introdotto alcun
riferimento alla Chiesa cattolica, nè ho fatto
- come ha cercato di fare questa mattina il senatore Ichino
- opera di maestro nei confronti della Chiesa cattolica
inducendola ad essere meglio Chiesa cattolica. Non ho
usato nessuno di questi argomenti.
Per i laici autentici, per quanto riguarda la religione,
basta la religione dell'articolo 2 della Costituzione;
è sufficiente per prendere le nostre decisioni.
à la religione di quell'articolo 2 che stabilisce
che siamo tutti uguali in dignità, abbiamo tutti
gli stessi diritti fondamentali rispetto a quella dignità.
C'è stato un tempo, cari amici, che i laici non
avevano timore di dare un nome alla religione dell'articolo
2 della Costituzione; avevano il coraggio di darlo quel
nome. La religione dell'articolo 2 della Costituzione
è la religione cristiana.
Oggi molti laici lo hanno dimenticato, oggi molti laici
credono che questa religione sia di ostacolo, credono
che l'interprete di questa religione, cioè la Chiesa
cattolica, sia di impedimento o interferisca, credono
che senza quella religione noi saremmo più liberi,
renderemmo più omaggio alla libertà individuale.
à un altro grave errore.
I laici hanno bisogno, per decidere su argomenti come
questi, della religione dell'articolo 2. Sanno da dove
viene quella religione dell'articolo 2, ne sono fieri,
sono disposti a testimoniarla e a difenderla. Altri laici,
invece, affievoliscono la consapevolezza della religione
dell'articolo 2 (il senatore Ichino parlava di una generica
tradizione biblica), oppure ritengono la religione cristiana
un ostacolo. Noi pensiamo diversamente, non abbiamo bisogno
di nessun ammaestramento di nessun magistero, la Costituzione
ci dà i parametri giuridici e culturali sufficienti
per prendere le nostre decisioni.
Chi volesse decidere diversamente sarebbe non soltanto
contro gli articoli 2, 32, e 41 della Costituzione e gli
altri analoghi, sarebbe anche contro la pietà che
si deve a tutti quanti i membri dell'umano consorzio. |